1 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107 . Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societ della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare labbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profi lo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunit di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge d piena attuazione allautonomia delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi cazioni, anche in relazione alla dotazione fi nanziaria. 2. Per i fi ni di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione orientata alla massima fl essibilit, diversifi cazione, effi cienza ed effi cacia del servizio scolastico, nonch allintegrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, allintroduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, listituzione scolastica effettua la programmazione triennale dellofferta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per lapertura della comunit scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realt locali. 3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialit e degli stili di apprendimento nonch della comunit professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libert di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, linterazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di fl essibilit dellautonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: a) larticolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attivit e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dellautonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e fl essibile dellorario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante larticolazione del gruppo della classe. 4. Allattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dellautonomia di cui al comma 201, nonch della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e fi nanziarie disponibili. 5. Al fi ne di dare piena attuazione al processo di realizzazione dellautonomia e di riorganizzazione dellintero sistema di istruzione, istituito per lintera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica lorganico dellautonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dellofferta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dellorganico dellautonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dellofferta formativa con attivit di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attivit curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonch di posti dellorganico dellautonomia di cui al comma 64. 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dellorganico dellautonomia, in relazione allofferta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di fl essibilit, nonch in riferimento a iniziative di potenziamento dellofferta formativa e delle attivit progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento allitaliano nonch alla lingua inglese e ad altre lingue dellUnione europea, anche mediante lutilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifi che; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nellarte e nella storia dellarte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 2 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione delleducazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dellassunzione di responsabilit nonch della solidariet e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-fi nanziaria e di educazione allautoimprenditorialit; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalit, della sostenibilit ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivit culturali; f) alfabetizzazione allarte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento allalimentazione, alleducazione fi - sica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivit sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, allutilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonch alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivit di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dellinclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e lapplicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come comunit attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare linterazione con le famiglie e con la comunit locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dellalternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialit e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dellitaliano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con lapporto delle comunit di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) defi nizione di un sistema di orientamento. 8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dellarticolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 9. Allarticolo 4, comma 5 -quater , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: unadeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di fi liera corta e biologica sono sostituite dalle seguenti: unadeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di fi liera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualit. 10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nellambito delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dellautonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realt del territorio. 11. A decorrere dallanno scolastico 2015/2016, il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dellanno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva lulteriore risorsa fi nanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilit, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dellanno scolastico di riferimento, che sar erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dellesercizio fi nanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse fi nanziarie alle istituzioni scolastiche al fi ne di incrementare i livelli di programmazione fi nanziaria a carattere pluriennale dellattivit delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, sono ridefi niti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifi cazioni. 12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dellanno scolastico precedente al triennio 3 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 di riferimento, il piano triennale dellofferta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attivit formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonch la defi nizione delle risorse occorrenti in base alla quantifi cazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano pu essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 13. Luffi cio scolastico regionale verifi ca che il piano triennale dellofferta formativa rispetti il limite dellorganico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca gli esiti della verifi ca. 14. Larticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sostituito dal seguente: Art. 3 (Piano triennale dellofferta formativa) . 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dellofferta formativa, rivedibile annualmente. Il piano il documento fondamentale costitutivo dellidentit culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nellambito della loro autonomia. 2. Il piano coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dellarticolo 8, e rifl ette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realt locale, tenendo conto della programmazione territoriale dellofferta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalit e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dellorganico dellautonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di fl essibilit, nonch del numero di alunni con disabilit, ferma restando la possibilit di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dellofferta formativa. 3. Il piano indica altres il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dallarticolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonch i piani di miglioramento dellistituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 4. Il piano elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivit della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione defi niti dal dirigente scolastico. Il piano approvato dal consiglio distituto. 5. Ai fi ni della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realt istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altres conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. 15. Allattuazione delle disposizioni di cui allarticolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo. 16. Il piano triennale dellofferta formativa assicura lattuazione dei princpi di pari opportunit promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado leducazione alla parit tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fi ne di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dallarticolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui allarticolo 5 -bis , comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. 17. Le istituzioni scolastiche, anche al fi ne di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicit dei piani triennali dellofferta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altres ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale. 18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dellorganico dellautonomia, con le modalit di cui ai commi da 79 a 83. 19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dellofferta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63. 20. Per linsegnamento della lingua inglese, della musica e delleducazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nellambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati allinsegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certifi cate, nonch docenti abilitati allinsegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualit di specialisti, ai quali assicurata una specifi ca formazione nellambito del Piano nazionale di cui al comma 124. 21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f) , nonch al fi ne di promuovere leccellenza italiana nelle arti, riconosciuta, secondo le modalit e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivit culturali e del turismo, lequipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attivit culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 4 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 22. Nei periodi di sospensione dellattivit didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realt associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nellambito delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, attivit educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifi ci scolastici. 23. Per sostenere e favorire, nel pi ampio contesto dellapprendimento permanente defi nito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per lapprendimento permanente, promuovere loccupabilit e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca effettua, con la collaborazione dellIstituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della fi nanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attivit di ampliamento dellofferta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e pi in generale sullapplicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifi che al predetto regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 24. Linsegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilit assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalit di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui allarticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifi cazioni, incrementato di euro 123,9 milioni nellanno 2016 e di euro 126 milioni annui dallanno 2017 fi no allanno 2021. 26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dellalta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022. 27. Nelle more della ridefi nizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dallarticolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed effi caci. 28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nellultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di fl essibilit. Tali insegnamenti, attivati nellambito delle risorse fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dellautonomia assegnati sulla base dei piani triennali dellofferta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profi lo associandolo a unidentit digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fi ni dellorientamento e dellaccesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attivit culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, da adottare, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalit di individuazione del profi lo dello studente da associare ad unidentit digitale, le modalit di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalit di trasmissione al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca dei suddetti dati ai fi ni di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonch i criteri e le modalit per la mappatura del curriculum dello studente ai fi ni di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze. 29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, pu individuare percorsi formativi e iniziative diretti allorientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonch la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fi ne, nel rispetto dellautonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche fi nanziamenti esterni. 30. Nellambito dellesame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione desame tiene conto del curriculum dello studente. 31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nellambito dellorganico dellautonomia, docenti cui affi dare il coordinamento delle attivit di cui al comma 28. 32. Le attivit e i progetti di orientamento scolastico nonch di accesso al lavoro sono sviluppati con modalit idonee a sostenere anche le eventuali diffi colt e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. Allattuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nellambito delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 33. Al fi ne di incrementare le opportunit di lavoro e le capacit di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nellultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nellanno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dellofferta formativa. 5 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 34. Allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: ivi inclusi quelli del terzo settore, sono inserite le seguenti: o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivit culturali, artistiche e musicali, nonch con enti che svolgono attivit afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,. 35. Lalternanza scuola-lavoro pu essere svolta durante la sospensione delle attivit didattiche secondo il programma formativo e le modalit di verifi ca ivi stabilite nonch con la modalit dellimpresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si pu realizzare anche allestero. 36. Allattuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nellambito delle risorse umane, fi - nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 37. Allarticolo 5, comma 4 -ter , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo sostituito dal seguente: Ai fi ni dellattuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivit di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui allarticolo 5 -bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modifi cazioni, adottato un regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui defi nita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuolalavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui allarticolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come defi niti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilit per lo studente di esprimere una valutazione sulleffi cacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. 38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attivit di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili, mediante lorganizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 39. Per le fi nalit di cui ai commi 33, 37 e 38, nonch per lassistenza tecnica e per il monitoraggio dellattuazione delle attivit ivi previste, autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dallanno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11. 40. Il dirigente scolastico individua, allinterno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili allattivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche fi nalizzate a favorire lorientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonch con gli uffi ci centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivit culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specifi cit del loro potenziale formativo e le eventuali diffi colt incontrate nella collaborazione. 41. A decorrere dallanno scolastico 2015/2016 istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per lalternanza scuola- lavoro. Il registro istituito dintesa con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti: a) unarea aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonch i periodi dellanno in cui possibile svolgere lattivit di alternanza; b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui allarticolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per lalternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative allanagrafi ca, allattivit svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della fi liera delle imprese che attivano percorsi di alternanza. 42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dellarticolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 43. Allattuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nellambito delle risorse umane, fi - nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 44. Nellambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonch alla trasparenza e alla qualit dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, fi nalizzati allassolvimento del diritto-dovere allistruzione e alla formazione. Lofferta formativa dei percorsi di cui al presente comma defi nita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fi ne di garantire agli allievi iscritti ai per 6 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 corsi di cui al presente comma pari opportunit rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. Allattuazione del presente comma si provvede nellambito delle risorse fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dellautonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dallarticolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifi cazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo laccordo in sede di Conferenza unifi cata ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dallanno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilit a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fi ne dellanno precedente a quello del fi nanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialit, da destinare allattivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti. 46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Uffi ciale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dellarticolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 86 dell11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono defi niti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 47. Per favorire le misure di semplifi cazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delleconomia e delle fi nanze, previa intesa in sede di Conferenza unifi cata ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo delloccupazione dei giovani: a) semplifi care e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifi che alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifi ca fi nali; b) prevedere lammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualit di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivit possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci; d) prevedere che, ai fi ni del riconoscimento della personalit giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale; f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in fi liere diverse, fermo restando il rispetto dell iter di autorizzazione e nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro. 48. Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delleconomia e delle fi nanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unifi cata ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi allarea della Mobilit sostenibile, ambiti Mobilit delle persone e delle merci conduzione del mezzo navale e Mobilit delle persone e delle merci gestione degli apparati e impianti di bordo, per unifi care le prove di verifi ca fi nale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di uffi ciale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifi ca delle norme vigenti in materia. 7 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 49. Allarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modifi cazioni, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) al comma 3, dopo la lettera b) inserita la seguente: b -bis ) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 86 dell11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle fi gure nazionali defi nite dallallegato A, area 1 effi cienza energetica, al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca 7 settembre 2011; b) al comma 5, dopo le parole: ordini e collegi professionali, sono inserite le seguenti: istituti tecnici superiori dellarea effi cienza energetica,. 50. Dopo la lettera a) del comma 1 dellarticolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita la seguente: a -bis ) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 86 dell11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle fi gure nazionali defi nite dallallegato A, area 1 effi cienza energetica, al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca 7 settembre 2011. 51. Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono defi niti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 86 dell11 aprile 2008, defi niti ai sensi dellarticolo 69, comma 1, della legge l7 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confl uenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. Lammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non pu essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri. 52. Allarticolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: della durata di quattro semestri sono inserite le seguenti: , oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 86 dell11 aprile 2008. 53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualit attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con lattivit istituzionale autorizzata la spesa di 1 milione di euro per lanno 2015. 54. Nelle more delladozione dei regolamenti di cui allarticolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, incrementata di 2,9 milioni di euro per lanno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2016. 55. Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per lanno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dellanno 2016, si provvede per euro 2 milioni per lanno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dallanno 2016 mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per lanno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dallanno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204. 56. Al fi ne di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. 57. A decorrere dallanno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, allinterno dei piani triennali dellofferta formativa e in collaborazione con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, azioni coerenti con le fi nalit, i princpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione di attivit volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con universit, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dellobiettivo di cui al comma 7, lettera h) ; b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonch lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca; d) formazione dei docenti per linnovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per linsegnamento, lapprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per linnovazione digitale nellamministrazione; 8 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unifi cata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi - cazioni, con particolare riferimento alla connettivit nelle scuole; g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; h) defi nizione dei criteri e delle fi nalit per ladozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nellambito dellorganico dellautonomia, docenti cui affi dare il coordinamento delle attivit di cui al comma 57. Ai docenti pu essere affi ancato un insegnante tecnico-pratico. Dallattuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico- professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per loccupabilit attraverso la partecipazione, anche in qualit di soggetti cofi nanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, universit, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; b) fruibilit di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualifi cazione di giovani non occupati; c) apertura della scuola al territorio e possibilit di utilizzo degli spazi anche al di fuori dellorario scolastico. 61. I soggetti esterni che usufruiscono delledifi cio scolastico per effettuare attivit didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi. 62. Al fi ne di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attivit previste nei commi da 56 a 61, nellanno fi nanziario 2015 utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gi destinate nellesercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui allarticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifi cazioni. A decorrere dallanno 2016, autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11. 63. Le istituzioni scolastiche perseguono le fi nalit di cui ai commi da 1 a 4 e lattuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso lorganico dellautonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dellofferta formativa. 64. A decorrere dallanno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze e con il Ministro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unifi cata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, determinato lorganico dellautonomia su base regionale. 65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densit demografi ca o a forte processo immigratorio, nonch di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altres il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dellautonomia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. 66. A decorrere dallanno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffi ci scolastici regionali, su indicazione del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, defi niscono lampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla citt metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimit delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specifi cit delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonch di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gi in atto. 67. Dallattuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. 68. A decorrere dallanno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto alluffi cio scolastico regionale, lorganico dellautonomia ripartito tra gli ambiti territoriali. Lorganico dellautonomia comprende lorganico di diritto e i posti per il potenziamento, lorganizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201. 69. Allesclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dallorganico dellautonomia come defi nite dalla presente legge, a decorrere dallanno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle 9 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 inderogabili necessit previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, costituito annualmente con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dellorganico dellautonomia n disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilit o assunzioni in ruolo. A tali necessit si provvede secondo le modalit, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante limpiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi effi cacia limitatamente ad un solo anno scolastico. Allattuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dallarticolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 70. Gli uffi ci scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono fi nalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attivit amministrative, nonch alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da defi nire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, defi niti accordi di rete. 71. Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalit per lutilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonch di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilit, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dellofferta formativa di pi istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie fi nalit; d) le forme e le modalit per la trasparenza e la pubblicit delle decisioni e dei rendiconti delle attivit svolte. 72. Al fi ne di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, listruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fi ne rapporto del personale della scuola, nonch sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, pu essere svolta dalla rete di scuole in base a specifi ci accordi. 73. Il personale docente gi assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarit della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nellanno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui allarticolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito allattribuzione della sede durante lanno di prova e alla successiva destinazione alla sede defi nitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dallanno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nellanno scolastico 2016/2017 assegnato agli ambiti territoriali. Dallanno scolastico 2016/2017 la mobilit territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. 74. Gli ambiti territoriali e le reti sono defi niti assicurando il rispetto dellorganico dellautonomia e nellambito delle risorse fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 75. Lorganico dei posti di sostegno determinato nel limite previsto dallarticolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifi cazioni, e dallarticolo 15, comma 2 -bis , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilit di istituire posti in deroga ai sensi dellarticolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dellarticolo 1, comma 605, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 76. Nella ripartizione dellorganico dellautonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue slovenoitaliano della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dellofferta formativa determinato a livello regionale. 77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle dAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifi che esigenze riferite agli organici regionali e provinciali. 78. Per dare piena attuazione allautonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce uneffi cace ed effi ciente gestione delle risorse umane, fi nanziarie, tecnologiche e materiali, nonch gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed responsabile della gestione delle risorse fi nanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dallarticolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonch della valorizzazione delle risorse umane. 79. A decorrere dallanno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dellistituzione scolastica, il dirigente 10 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati allambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fi ne di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nellassegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico pu utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purch posseggano titoli di studio validi per linsegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purch non siano disponibili nellambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. 80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dellofferta formativa. Lincarico ha durata triennale ed rinnovato purch in coerenza con il piano dellofferta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicit dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dellistituzione scolastica. 81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico tenuto a dichiarare lassenza di cause di incompatibilit derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affi nit, entro il secondo grado, con i docenti stessi. 82. Lincarico assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con laccettazione del docente. Il docente che riceva pi proposte di incarico opta tra quelle ricevute. Luffi cio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico. 83. Il dirigente scolastico pu individuare nellambito dellorganico dellautonomia fi no al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attivit di supporto organizzativo e didattico dellistituzione scolastica. Dallattuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 84. Il dirigente scolastico, nellambito dellorganico dellautonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualit didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilit. 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico pu effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fi no a dieci giorni con personale dellorganico dellautonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. 86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dallanno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fi ssa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti incrementato in misura pari a euro 12 milioni per lanno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dallanno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo altres incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per lanno 2016 e di 14 milioni di euro per lanno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum. 87. Al fi ne di tutelare le esigenze di economicit dellazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi nite le modalit di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta fi nale, volto allimmissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivit di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dellarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi cazioni. 88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda: a) i soggetti gi vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza defi nitiva, nellambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202. 89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1 -bis dellarticolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modifi cazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87. 90. Per le fi nalit di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali gi positivamente formate e impiegate, i soggetti 11 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 di cui al comma 88, lettera a) , che, nellanno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nellespletamento di una prova orale sullesperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici. 91. Allattuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilit e previo parere delluffi cio scolastico regionale di destinazione, fermo restando laccantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per lassunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative. 93. La valutazione dei dirigenti scolastici effettuata ai sensi dellarticolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nellindividuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali: a) competenze gestionali ed organizzative fi nalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, effi cienza ed effi cacia dellazione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nellincarico triennale; b) valorizzazione dellimpegno e dei meriti professionali del personale dellistituto, sotto il profi lo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento del proprio operato allinterno della comunit professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nellambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunit scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. 94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici composto secondo le disposizioni dellarticolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e pu essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione coerente con lincarico triennale e con il profi lo professionale ed connessa alla retribuzione di risultato. Al fi ne di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per lattuazione della presente legge e in relazione allindifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nellambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, ai sensi dellarticolo 19, commi 5 -bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi - cazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fi ni di cui al presente comma autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui allarticolo 19, commi 5 -bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, rideterminata, nellambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui allarticolo 19, comma 1 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffi ci scolastici regionali, nonch i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa. 95. Per lanno scolastico 2015/2016, il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dellorganico di diritto, rimasti vacanti e disponibili allesito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dellarticolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per lanno scolastico 2015/2016, il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca altres autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonch tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altres conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densit demografi ca o a forte processo immigratorio, nonch di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I 12 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla fi nalit di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto alluffi cio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dallanno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confl uiscono nellorganico dellautonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dallanno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui allarticolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilit, utilizzazione o assegnazione provvisoria. 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale , 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui allarticolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifi cazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dellultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c) , partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalit e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati. 98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalit e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui allarticolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi cazioni, di competenza degli uffi ci scolastici regionali; b) in deroga allarticolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi cazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) , secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga allarticolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi cazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) , che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100. 99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, lassegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso lassegnazione avviene al 1 settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivit didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata. 100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c) , se in possesso della relativa specializzazione, esprimono lordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, lordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilit sui posti per tutte le province, non si procede allassunzione. Allassunzione si provvede scorrendo lelenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorit ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) , rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. 101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo lordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto assunto sono determinate scorrendo, nellordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata. 102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c) , accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalit di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalit predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono defi nitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilit di posti sopravvenute per effetto delle rinunce allassunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98. 103. Per le fi nalit di cui ai commi da 95 a 105 pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Uffi ciale . Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalit previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e lespressione delle preferenze, la proposta di assunzione, laccettazione o la ri 13 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 nuncia. Lavviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certifi cata ovvero attraverso luso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni. 104. escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale gi assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b) , e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi iscritto o in cui assunto. Sono altres esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente. 105. A decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b) , se esaurite, perdono effi - cacia ai fi ni dellassunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. 106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dallarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria effi cacia, per i soli soggetti gi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo. 107. A decorrere dallanno scolastico 2016/2017, linserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto pu avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. 108. Per lanno scolastico 2016/2017 avviato un piano straordinario di mobilit territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dellorganico dellautonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro lanno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilit per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui allarticolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi cazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nellanno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) , assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c) . Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per lanno scolastico 2015/2016, partecipano per lanno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilit su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fi ni dellattribuzione dellincarico triennale. Limitatamente allanno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro lanno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere lassegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione pu essere disposta dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca nel limite dei posti di organico dellautonomia disponibili e autorizzati. 109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui allarticolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi cazioni, laccesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalit: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dellarticolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modifi cato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dellofferta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolt assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo lordine di graduatoria, la preferenza per lambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia allassunzione nonch la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustifi cazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito; b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fi ne, in conformit con quanto previsto dallarticolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modifi cato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dellinfanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli d luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi fi nalizzati allassunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno; c) per lassunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi larticolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fi no a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facolt assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo lordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per lambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, larticolo 1, comma 4 -quinquies , del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui allarticolo 400 del testo unico di cui al 14 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modifi - cato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione allinsegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dellinfanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivit di sostegno didattico agli alunni con disabilit. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifi che disposizioni vigenti per laccesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non pu comunque partecipare il personale docente ed educativo gi assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui allarticolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modifi - cato dal comma 113 del presente articolo, dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare stabilito nei relativi bandi. 112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione Istruzione scolastica dello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale. 113. Allarticolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi cazioni, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) il primo periodo del comma 01 sostituito dai seguenti: I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse fi nanziarie disponibili, nonch per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validit triennale a decorrere dallanno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono effi cacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio; b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: di uneffettiva sono inserite le seguenti: vacanza e; c) al primo periodo del comma 02, le parole: Allindizione dei concorsi regionali per titoli ed esami sono sostituite dalle seguenti: Allindizione dei concorsi di cui al comma 01 e, al secondo periodo del comma 02, le parole: in ragione dellesiguo numero di candidati sono sostituite dalle seguenti: in ragione dellesiguo numero dei posti conferibili; d) al terzo periodo del comma 02, la parola: disponibili sostituita dalle seguenti: messi a concorso; e) al comma 1, le parole: e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione allinsegnamento, ove gi posseduto sono soppresse; f) al comma 14, la parola: Ǐ sostituita dalle seguenti: pu essere; g) al comma 15 aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: La predetta graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento; h) il comma 17 abrogato; i) al comma 19, dopo le parole: i candidati sono inserite le seguenti: dichiarati vincitori e le parole: eventualmente disponibili sono sostituite dalle seguenti: messi a concorso; l) al comma 21, le parole: in ruolo sono soppresse. 114. Il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per lassunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dellarticolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modifi - cato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse fi nanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nellorganico dellautonomia, nonch per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione allinsegnamento conseguito a seguito sia dellaccesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifi ca laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. 115. Il personale docente ed educativo sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina leffettiva immissione in ruolo. 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attivit didattiche. 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dellarticolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dellistruttoria di un docente al quale sono affi date dal dirigente scolastico le funzioni di tutor . 118. Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalit di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivit formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. 120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 121. Al fi ne di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al com 15 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 ma 123, la Carta elettronica per laggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dellimporto nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, pu essere utilizzata per lacquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili allaggiornamento professionale, per lacquisto di hardware e software , per liscrizione a corsi per attivit di aggiornamento e di qualifi cazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profi lo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profi lo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografi che, per lingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonch per iniziative coerenti con le attivit individuate nellambito del piano triennale dellofferta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria n reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca e con il Ministro delleconomia e delle fi nanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi niti i criteri e le modalit di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, limporto da assegnare nellambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dellidentit digitale, nonch le modalit per lerogazione delle agevolazioni e dei benefi ci collegati alla Carta medesima. 123. Per le fi nalit di cui al comma 121 autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dallanno 2015. 124. Nellambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivit di formazione sono defi nite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dellofferta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorit nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 125. Per lattuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivit formative di cui ai commi da 121 a 124 autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dallanno 2016. 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente istituito presso il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dallanno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altres i fattori di complessit delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca. 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dellarticolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 128. La somma di cui al comma 127, defi nita bonus , destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria. 129. Dallinizio dellanno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, larticolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituito dal seguente: Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti) . 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, presieduto dal dirigente scolastico ed costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dellistituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dellinfanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dalluffi cio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualit dellinsegnamento e del contributo al miglioramento dellistituzione scolastica, nonch del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dellinnovazione didattica e metodologica, nonch della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilit assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altres il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fi ne il comitato composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) , ed integrato dal docente a cui sono affi date le funzioni di tutor . 5. Il comitato valuta il servizio di cui allarticolo 448 su richiesta dellinteressato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 16 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 linteressato e il consiglio di istituto provvede allindividuazione di un sostituto. Il comitato esercita altres le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui allarticolo 501. 130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffi ci scolastici regionali inviano al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dellarticolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifi co nominato dal Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffi ci scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennit, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 131. A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. 132. Nello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dallarticolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifi cazioni. 133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, pu transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dellamministrazione di destinazione, di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dellamministrazione medesima e nel limite delle facolt assunzionali, fermo restando quanto disposto dallarticolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 134. Le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nellanno scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni nellanno 2015 e ad euro 25,1 milioni nellanno 2016, si provvede ai sensi del comma 204. 135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca ai sensi dellarticolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifi cazioni, confermato per lanno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo. 136. istituito il Portale unico dei dati della scuola. 137. Il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, in conformit con larticolo 68, comma 3, del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente laccesso e la riutilizzabilit dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, lAnagrafe delledilizia scolastica, i dati in forma aggregata dellAnagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dellofferta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui allarticolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modifi cazioni, i dati dellOsservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalit di cui allarticolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi cazioni. Pubblica altres i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare lavanzamento didattico, tecnologico e dinnovazione del sistema scolastico. 138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80. 139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformit alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilit del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca non possono pi essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche. 141. Per lanno 2015 autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere dallanno 2016, autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale. 142. Al fi ne di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffi ci competenti del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dallanno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore 17 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 della presente legge avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza realizzato nellambito delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 143. Ai fi ni di incrementare lautonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplifi care gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifi che al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche allarmonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dellattivit di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati. 144. Al fi ne di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dellIstituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa destinata prioritariamente: a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; b) alla partecipazione dellItalia alle indagini internazionali; c) allautovalutazione e alle visite valutative delle scuole. 145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino loccupabilit degli studenti, spetta un credito dimposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 146. Il credito dimposta di cui al comma 145 riconosciuto alle persone fi siche nonch agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito dimpresa e non cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 147. Il credito dimposta di cui al comma 145 ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito dimposta nel limite dellimporto massimo di euro 100.000 per ciascun periodo dimposta. Per i soggetti titolari di reddito dimpresa, il credito dimposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, utilizzabile tramite compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifi cazioni, e non rileva ai fi ni delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attivit produttive. 148. Il credito dimposta riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato secondo le modalit defi nite con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca per lerogazione alle scuole benefi ciarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalit defi nite con il decreto di cui al primo periodo. 149. I soggetti benefi ciari provvedono a dare pubblica comunicazione dellammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonch della destinazione e dellutilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nellambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Allattuazione del presente comma si provvede nellambito delle risorse umane, fi - nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito dimposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per lanno 2016, in euro 15 milioni per lanno 2017, in euro 20,8 milioni per lanno 2018, in euro 13,3 milioni per lanno 2019 e in euro 5,8 milioni per lanno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti. 151. Allarticolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) al comma 1, la lettera e) sostituita dalla seguente: e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle universit statali; b) al comma 1, dopo la lettera e) inserita la seguente: e -bis ) le spese per la frequenza di scuole dellinfanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui allarticolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modifi cazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per lampliamento dellofferta formativa rimane fermo il benefi cio di cui alla lettera i - octies ), che non cumulabile con quello di cui alla presente lettera; c) al comma 2, dopo le parole: lettere c) , e) , inserita la seguente: e -bis ),. 152. Il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di 18 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 verifi ca della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parit scolastica di cui allarticolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dellofferta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarit contabile, del principio della pubblicit dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fi ni delle predette attivit di verifi ca, il piano straordinario diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta signifi cativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante lillustrazione degli esiti delle attivit di verifi ca. Allattuazione del presente comma si provvede nellambito delle risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 153. Al fi ne di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, delleffi cienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dallapertura al territorio, il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, con proprio decreto, dintesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nellattuazione di interventi di riqualifi cazione delledilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per lacquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. 154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fi no a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca. 155. Il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indce specifi co concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione. 156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classifi cato ai fi ni del fi - nanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affi dare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai sensi dellarticolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 utilizzata quota parte delle risorse di cui allarticolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere allIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per lanno 2016, di euro 6 milioni per lanno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dallanno 2018. 159. AllOsservatorio per ledilizia scolastica di cui allarticolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nellattuazione di interventi di riqualifi cazione delledilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonch di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dellOsservatorio consentita, su specifi che tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefi niti. istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. 160. Al fi ne di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dellarticolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modifi cato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui allarticolo 11, comma 4 -bis , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nellAnagrafe delledilizia scolastica, ed utile per lassegnazione di fi nanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifi ci scolastici, comprese le risorse di cui allarticolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a benefi cio degli enti locali con la possibilit che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale altres utile per lassegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento alledilizia scolastica, comprese quelle relative alla quo 19 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 ta a gestione statale dellotto per mille dellimposta sul reddito delle persone fi siche di cui allarticolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifi cazioni, nonch quelle di cui al Fondo previsto dallarticolo 32 -bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dallarticolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalit di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono defi niti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca. A tali fi ni i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui allarticolo 18, comma 8 -ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifi cazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017. 161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai fi nanziamenti attivati ai sensi dellarticolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dellarticolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonch ai fi nanziamenti erogati ai sensi dellarticolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate allattuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifi ci scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali benefi ciari dei predetti fi nanziamenti trasmettono al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e alla societ Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dellintervento fi nanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalit defi niti con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nellambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonch agli interventi che si rendono necessari allesito delle indagini diagnostiche sugli edifi ci scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dallAnagrafe delledilizia scolastica. 162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualit 2007, 2008 e 2009, fi - nanziati ai sensi dellarticolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate allesito del monitoraggio restano nella disponibilit delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifi ci scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dellarticolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modifi cato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonch agli interventi che si rendono necessari allesito delle indagini diagnostiche sugli edifi ci scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dallAnagrafe delledilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, che defi nisce tempi e modalit di attuazione degli stessi. 163. A valere sui rimborsi delle quote dellUnione europea e di cofi nanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai benefi ciari fi nali degli stessi progetti, confl uiscono nel Fondo unico per ledilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe fi nalit di edilizia scolastica. Le risorse sono altres destinate agli interventi che si rendono necessari allesito delle indagini diagnostiche sugli edifi ci scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dallAnagrafe delledilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dellUnione europea e di cofi nanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per ledilizia scolastica. 164. La sanzione di cui allarticolo 31, comma 26, lettera a) , della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifi cazioni, da applicare nellanno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilit interno per lanno 2014, ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dellanno 2014, purch non gi oggetto di esclusione dal saldo valido ai fi ni della verifi ca del rispetto del patto di stabilit interno. A tale fi ne, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilit interno nellanno 2014 comunicano al Ministero delleconomia e delle fi nanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nellanno 2014 per ledilizia scolastica. 165. Al fi ne di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifi ci scolastici fi nanziati ai sensi dellarticolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifi cazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stral 20 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 cio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, consentito agli enti benefi ciari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, lutilizzo delle economie derivanti dai ribassi dasta per la realizzazione di altri interventi fi nalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifi ci e nel rispetto del limite complessivo del fi nanziamento gi autorizzato. Le modalit della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude lutilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilit dellente, che sono versate allentrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la societ Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime fi nalit di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalit individuate dallo stesso Comitato, nonch degli interventi che si rendono necessari allesito delle indagini diagnostiche sugli edifi ci scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dallAnagrafe delledilizia scolastica. Al fi ne di garantire la sollecita attuazione dei programmi fi nanziati ai sensi dellarticolo 18, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento fi nanziati ai sensi dellarticolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti defi nitivi presentati dagli enti benefi ciari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti benefi ciari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei fi nanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime fi nalit di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalit individuate dal medesimo Comitato. 166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualit per gli interventi di edilizia scolastica, di cui allarticolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modifi cato dal comma 167 del presente articolo, differito al 31 dicembre 2018. 167. Allarticolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifi cazioni, le parole: inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifi ci scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico sono sostituite dalle seguenti: di edilizia scolastica e pu essere alimentato anche da risorse fi nanziarie di soggetti esterni. 168. Allarticolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiunto, in fi ne, il seguente comma: 2 -octies . I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 169. Allarticolo 23 -ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifi cazioni, le parole: 1 settembre 2015 sono sostituite dalle seguenti: 1 novembre 2015. 170. Le risorse di cui allarticolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifi cazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifi ci scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui allarticolo 10 del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modifi cato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonch agli interventi che si rendono necessari allesito delle indagini diagnostiche sugli edifi ci scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dallAnagrafe delledilizia scolastica. 171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 172. Le risorse della quota a gestione statale dellotto per mille dellimposta sul reddito delle persone fi siche, di cui allarticolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifi cazioni, relative alledilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nellAnagrafe delledilizia scolastica. 173. Dopo il comma 2 dellarticolo 10 del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti: 2 -bis . Per le medesime fi nalit di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di propriet pubblica adibiti allalta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui allarticolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero 21 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 delleconomia e delle fi nanze, dintesa con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicit e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio dEuropa, con la societ Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati allesercizio dellattivit bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385. Ai sensi dellarticolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti fi nanziatori direttamente dallo Stato. A tale fi ne sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dellammortamento del mutuo a decorrere dallanno 2016, mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti fi nanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dallattuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per lanno 2017, a euro 15 milioni per lanno 2018, a euro 30 milioni per lanno 2019 e a euro 30 milioni per lanno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti fi nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti allattualizzazione di contributi pluriennali, di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modifi cazioni. 2 -ter . Le modalit di attuazione del comma 2 -bis sono stabilite con decreto del Ministero delleconomia e delle fi nanze, di concerto con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 174. Allarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modifi che: a) le parole: 2014/2015 sono sostituite dalle seguenti: 2015/2016; b) dopo le parole: ove non ancora attiva sono inserite le seguenti: , ovvero sia stata sospesa,; c) le parole: e comunque fi no e non oltre il 31 luglio 2015 sono sostituite dalle seguenti: alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fi no a non oltre il 31 luglio 2016. 175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui allarticolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 176. Allarticolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: 40 milioni annui per la durata dellammortamento del mutuo, a decorrere dallanno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 40 milioni per lanno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dellammortamento del mutuo, a decorrere dallanno 2016 e, al comma 2, dopo le parole: effettuati dalle Regioni, sono inserite le seguenti: anche attraverso la delegazione di pagamento,. 177. Al fi ne di garantire la sicurezza degli edifi ci scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffi tti autorizzata la spesa di euro 40 milioni per lanno 2015 per fi nanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifi ci scolastici, anche attraverso quote di cofi nanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202. 178. Con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi niti i termini e le modalit per lerogazione dei fi nanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetust degli edifi ci valutata anche in base ai dati contenuti nellAnagrafe delledilizia scolastica. 179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifi ci scolastici che si rendono necessari allesito delle indagini diagnostiche possono essere fi nanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170. 180. Il Governo delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi al fi ne di provvedere al riordino, alla semplifi cazione e alla codifi cazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. 181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princpi e criteri direttivi di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi cazioni, nonch dei seguenti: a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione gi contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch nelle altre fonti normative; 2) larticolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codifi cazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codifi cazione, anche apportando integrazioni e modifi che innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonch per adeguare le stesse allintervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dellUnione europea; 4) ladeguamento della normativa inclusa nella codifi cazione alla giurisprudenza costituzionale e dellUnione europea; 5) lindicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate; b) riordino, adeguamento e semplifi cazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 22 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) lintroduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per laccesso alla professione, affi dando i diversi momenti e percorsi formativi alle universit o alle istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata; 2) lavvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per lassunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. Laccesso al concorso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a unistituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fi ne sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per laccesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per linsegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle universit o dalle istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; 3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione fi nalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonch del periodo di apprendistato; 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, leffettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso listituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 3.4) la possibilit, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per linsegnamento secondario di cui al numero 3.1); 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, allesito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente lunico per accedere allinsegnamento nella scuola secondaria statale, anche per leffettuazione delle supplenze; lintroduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonch in merito alla valutazione della competenza e della professionalit per coloro che hanno conseguito labilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera; 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fi ni dei concorsi di cui al numero 2), nonch delle norme di attribuzione degli insegnamenti nellambito della classe disciplinare di afferenza secondo princpi di semplifi cazione e di fl essibilit, fermo restando laccertamento della competenza nelle discipline insegnate; 7) la previsione dellistituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princpi di fl essibilit e di valorizzazione, lattribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affi ni; 8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per linsegnamento nelle scuole paritarie; c) promozione dellinclusione scolastica degli studenti con disabilit e riconoscimento delle differenti modalit di comunicazione attraverso: 1) la ridefi nizione del ruolo del personale docente di sostegno al fi ne di favorire linclusione scolastica degli studenti con disabilit, anche attraverso listituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fi ne di garantire la continuit del diritto allo studio degli alunni con disabilit, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per lintero ordine o grado di istruzione; 3) lindividuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per lautovalutazione e la valutazione dellinclusione scolastica; 5) la revisione delle modalit e dei criteri relativi alla certifi cazione, che deve essere volta a individuare le abilit residue al fi ne di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per lintegrazione e linclusione o agli incontri informali; 23 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto allinclusione; 7) la previsione dellobbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dellintegrazione scolastica; 8) la previsione dellobbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifi che competenze, sullassistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dellistruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui allarticolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) revisione dei percorsi dellistruzione professionale, nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione, nonch raccordo con i percorsi dellistruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefi nizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dellistruzione professionale; 2) il potenziamento delle attivit didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parit di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fi no a sei anni, costituito dai servizi educativi per linfanzia e dalle scuole dellinfanzia, al fi ne di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunit di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonch ai fi ni della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualit dellofferta educativa e della continuit tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso: 1) la defi nizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dellinfanzia e dei servizi educativi per linfanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unifi cata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, prevedendo: 1.1) la generalizzazione della scuola dellinfanzia; 1.2) la qualifi cazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per linfanzia e della scuola dellinfanzia; 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per linfanzia e della scuola dellinfanzia, diversifi cati in base alla tipologia, allet dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per linfanzia e dei docenti di scuola dellinfanzia, nonch il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dellinfanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 2) la defi nizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fi ne di potenziare la ricettivit dei servizi educativi per linfanzia e la qualifi - cazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; 3) lesclusione dei servizi educativi per linfanzia e delle scuole dellinfanzia dai servizi a domanda individuale; 4) listituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofi - nanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dellinfanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; 5) lapprovazione e il fi nanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, fi nalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; 6) la copertura dei posti della scuola dellinfanzia per lattuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge; 7) la promozione della costituzione di poli per linfanzia per bambini di et fi no a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 8) listituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di unapposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; f) garanzia delleffettivit del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la defi nizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dellidentit digitale, al fi ne di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile laccesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilit nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per lacquisto di materiale scolastico, nonch possibilit di associare funzionalit aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografi ci e sostegno della creativit connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) laccesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consi 24 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 stente nellacquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonch la realizzazione di un sistema formativo della professionalit degli educatori e dei docenti in possesso di specifi che abilitazioni e di specifi che competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; 1.2) lattivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivit culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate; 1.3) il potenziamento e il coordinamento dellofferta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione delleducazione permanente; 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonch laggiornamento dellofferta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e lavvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo; 3) la presenza e il rafforzamento delle arti nellofferta formativa delle scuole secondarie di secondo grado; 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualit e scambi con gli altri Paesi europei; 5) larmonizzazione dei percorsi formativi di tutta la fi liera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fi ni dellaccesso allalta formazione artistica, musicale e coreutica e alluniversit; 6) lincentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione; 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, fi nalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti; 8) la sinergia e lunitariet degli obiettivi nellattivit dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana allestero; h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane allestero al fi ne di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana allestero attraverso: 1) la defi nizione dei criteri e delle modalit di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane allinterno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dellinsegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o lordinamento scolastico italiano da affi dare a insegnanti a contratto locale; i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certifi cazione delle competenze degli studenti, nonch degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certifi cazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalit di valutazione e certifi cazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalit di svolgimento dellesame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalit di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. 182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro delleconomia e delle fi nanze nonch con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unifi cata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profi li fi nanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per lespressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per lesercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, questultimo prorogato di novanta giorni. 183. Con uno o pi decreti adottati ai sensi dellarticolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi cazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modifi cazioni necessarie al fi ne di semplifi carle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente alladozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo. 184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel 25 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 rispetto dei princpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo pu adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 185. Dallattuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. A tal fi ne, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, fi nanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformit allarticolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o pi decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente allentrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilit, che stanzino le occorrenti risorse fi nanziarie. 186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale. 187. Al fi ne di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nellambito della fl essibilit ordinamentale e ferma restando lautonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dellunitariet dellordinamento scolastico provinciale defi nito dallarticolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fi ne di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realt locale. Le norme per lattuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca. La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni per lesame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui allarticolo 9 del testo unifi cato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifi cazioni, la terza prova dellesame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado determinata in aderenza alle linee guida defi nite dalla provincia autonoma sentito il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca. 189. In attuazione dellarticolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, dintesa con luniversit ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonch le modalit e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilit di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione pu comprendere fi no a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attivit di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, dintesa con luniversit ed il conservatorio di cui al primo periodo, defi nisce altres il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certifi cazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fi ne di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle localit ladine la formazione nella madre lingua, labilitazione allinsegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonch le relative modalit di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifi co contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per limpegno istituzionale della Libera Universit di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per lacquisizione delle competenze indispensabili al fi ne di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia stessa, la Libera Universit di Bolzano, dintesa con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, ha facolt di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifi ci e disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attivit formative di base e caratterizzanti. 190. La provincia autonoma di Bolzano delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dellUnione europea ai fi ni dellesercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fi ni dellaccesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle localit ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il benefi ciario del riconoscimento delle qualifi che professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. Lultimo periodo del comma 4 dellarticolo 427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, soppresso. 191. Sono fatte salve le potest attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonch ai sensi dellarticolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La 26 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 provincia autonoma di Bolzano provvede alladeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei princpi desumibili dalla presente legge. 192. Per ladozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non richiesto il parere dellorgano collegiale consultivo nazionale della scuola. 193. Il regolamento di cui allarticolo 64, comma 4, lettera a) , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni. 194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente allanno scolastico 2015/2016, per la determinazione dellorganico dellautonomia non richiesto il parere di cui allarticolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 195. Fermo restando il contingente di cui allarticolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi cazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane allestero in quanto compatibili e nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 196. Sono ineffi caci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge. 197. Al fi ne di adeguare lapplicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare: a) la formazione iniziale e laggiornamento, labilitazione e il reclutamento del personale docente; b) le modalit di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale. 198. Per lattuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonch del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli- Venezia Giulia, il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca si avvale dellUffi cio per listruzione in lingua slovena. 199. Larticolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dellarticolo 19 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dallinizio dellanno scolastico 2015/2016. 200. Al comma 7 dellarticolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: docente, soppressa. 201. A decorrere dallanno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nellanno 2015, 1.828,13 milioni nellanno 2016, 1.839,22 milioni nellanno 2017, 1.878,56 milioni nellanno 2018, 1.915,91 milioni nellanno 2019, 1.971,34 milioni nellanno 2020, 2.012,32 milioni nellanno 2021, 2.053,60 milioni nellanno 2022, 2.095,20 milioni nellanno 2023, 2.134,04 milioni nellanno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dallanno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dellarticolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonch ai sensi dellarticolo 15, commi 2 e 2 -bis , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 202. iscritto nello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato Fondo La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dellistruzione scolastica, con uno stanziamento pari a 83.000 euro per lanno 2015, a 533.000 euro per lanno 2016, a 104.043.000 euro per lanno 2017, a 69.903.000 euro per lanno 2018, a 47.053.000 euro per lanno 2019, a 43.490.000 euro per lanno 2020, a 48.080.000 euro per lanno 2021, a 56.663.000 euro per lanno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dallanno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze. Il decreto di cui al presente comma pu destinare un importo fi no a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dellamministrazione per le attivit di supporto al sistema di istruzione scolastica. 203. Per lanno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dellamministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle fi nanze, in aggiunta allo stanziamento di cui allarticolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, incrementato di 1 milione di euro per lespletamento della procedura concorsuale per laccesso ai ruoli della dirigenza scolastica. 204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per lanno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per lanno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per lanno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per lanno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per lanno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per lanno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per lanno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per lanno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per lanno 27 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 2023, a 2.986,277 milioni di euro per lanno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2025, nonch agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per lanno 2016, in 90,5 milioni di euro per lanno 2017, in 96,3 milioni di euro per lanno 2018, in 88,8 milioni di euro per lanno 2019, in 81,3 milioni di euro per lanno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2021, si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro per lanno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2016, mediante riduzione del Fondo La Buona Scuola , di cui allarticolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 36.367.000 euro per lanno 2020, a 76.137.000 euro per lanno 2021, a 22.937.000 euro per lanno 2023, a 61.777.000 euro per lanno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dallanno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a euro 12 milioni per lanno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui allarticolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296. 205. Alla compensazione degli ulteriori effetti fi - nanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dallalinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per lanno 2015, 338.135.700 euro per lanno 2016, 379.003.500 euro per lanno 2017, 419.923.410 euro per lanno 2018, 466.808.650 euro per lanno 2019, 479.925.100 euro per lanno 2020, 370.049.800 euro per lanno 2021, 350.029.000 euro per lanno 2022, 368.399.000 euro per lanno 2023, 351.818.000 euro per lanno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dallanno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti fi nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti allattualizzazione di contributi pluriennali, di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modifi cazioni. 206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifi ca spettanti al Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e al Ministero delleconomia e delle fi nanze, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze, costituito, a decorrere dallanno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifi ca tecnico-fi nanziaria composto da rappresentanti del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e del Ministero delleconomia e delle fi - nanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente lorganico dellautonomia in relazione allattuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonch lutilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse allattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nellesercizio fi nanziario 2015 con decreto del Ministro dellistruzione delluniversit e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze, anche tenendo conto delle verifi che effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno allincremento del Fondo di cui al comma 202. 207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dellarticolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennit, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per lesercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fi ni di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca comunica al Ministero delleconomia e delle fi nanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. 210. Il Ministro delleconomia e delle fi nanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, add 13 luglio 2015 MATTARELLA RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri GIANNINI, Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 28 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 29 15-7-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 162 LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2994): Presentato dal Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca ( GIANNINI ), in data 27 marzo 2015. Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 31 marzo 2015, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), V (bilancio), VI (fi nanze), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attivit produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dellUnione europea) e Questioni regionali. Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 10, 14, 15, 16, 27, 28 e 30 aprile 2015; il 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13 maggio 2015. Esaminato in Aula il 13, 14, 15, 18, 19 maggio 2015 ed approvato il 20 maggio 2015. Senato della Repubblica (atto n. 1934): Assegnato alla 7 Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 22 maggio 2015, con pareri delle Commissioni 1 (affari costituzionali), 2 (giustizia), 3 (affari esteri), 5 (bilancio), 6 (fi nanze), 8 (lavori pubblici), 9 (agricoltura), 10 (industria), 11 (lavoro), 12 (sanit), 13 (ambiente), 14 (politiche dellUnione europea) e Questioni regionali. Esaminato dalla 7 Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 28 maggio 2015; il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 23 e 24 giugno 2015. Esaminato in Aula il 24 giugno 2015 ed approvato, con modifi cazioni, il 25 giugno 2015. Camera dei deputati (atto n. 2994 - B) : Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 giugno 2015, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VI (fi nanze) VIII (ambiente), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche Unione europea) e Questioni regionali. Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 giugno 2015; il 2 luglio 2015. Esaminato in Aula il 7, 8 luglio 2015 ed approvato defi nitivamente il 9 luglio 2015. AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale - serie generale - del 30 luglio 2015 si proceder alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dellart. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 15G00122 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 maggio 2015 , n. 108 . Regolamento recante listituzione dellarchivio informatico integrato, di cui si avvale lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per lindividuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dellassicurazione della responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di dati personali; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, allarticolo 13, ha istituito lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); Visto larticolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifi cazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare, il comma 3, secondo cui lIVASS, per la cura delle fi nalit antifrode, si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate e con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate e regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, lIVASS e il Garante per la protezione dei dati, per i profi li connessi alla tutela della privacy, laccesso e la consultazione dei dati; Visti i commi 4 e 5, del citato articolo 21, secondo cui le imprese di assicurazione garantiscono allIVASS laccesso ai dati e alla documentazione relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, secondo le modalit di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, n. 110, con cui stato adottato il regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilit civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, e, in particolare, il comma 4 dellarticolo 3 del citato decreto; Sentito il Ministero delleconomia e delle fi nanze che ha espresso il proprio parere con nota n. 3-6251 dell8 luglio 2014;