25-10-13
Lo stato, come già sapete, non è più disposto a pagare le ferie non fruite. Per gli insegnanti precari questo significa che le ferie maturate devono essere usufruite nei periodi di sospensione dell’attività didattica (ferie del primo novembre, natale ecc.). Vedi circolare del Direttore Generale della Provincia di Bolzano del 27/03/2013.
Congedo ordinario supplenti
L’applicazione della nuova normativa sulla fruizione del congedo ordinario per i supplenti in Alto Adige secondo un comunicato dell’Intendenza Tedesca è stata modificata. I supplenti con diritto al prolungamento del contratto in estate (almeno 7 mesi di servizio, in servizio alla fine dell’anno scolstico ed in ev. esami) non rientrano nella nuova norma statale.Lo stato, come già sapete, non è più disposto a pagare le ferie non fruite. Per gli insegnanti precari questo significa che le ferie maturate devono essere usufruite nei periodi di sospensione dell’attività didattica (ferie del primo novembre, natale ecc.). Vedi circolare del Direttore Generale della Provincia di Bolzano del 27/03/2013.