Legge n. 517 del 4 agosto 1977
Rende possibile l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, oggi chiamati diversamente abili."Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite"
Inoltre prevede gli strumenti necessari per adempiere all'integrazione: insegnanti di sostegno specializzati e numero di alunni per classe non superiore a 20, interventi specialistici dello Stato e degli Enti locali.
Legge 4 agosto 1977 n. 517
Le "radici" dell'integrazione scolastica
La Legge 517/77 consente l'accesso alle scuole elementari art. 2 e medie inferiori art. 7 degli allievi in situazione di handicap.
Le "radici" dell'integrazione scolastica
La Legge 517/77 consente l'accesso alle scuole elementari art. 2 e medie inferiori art. 7 degli allievi in situazione di handicap.
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