17-01-08
Ogni docente puó firmare una sola lista. Chi sottoscrive una lista puó anche candidarsi, ma per una sola lista. L'elezione è valida se vi ha preso parte piú della metá degli aventi diritto al voto.
Per le/i presidenti di seggio e le scrutatrici/gli scrutatori la durata delle operazioni elettorali, comprendente il pomeriggio antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.
RSU/EGV - parte seconda
Nel Blocco 1 abbiamo considerato definizione, diritti e compiti delle RSU/EGV come previsti dal CCP decentrato sulle relazioni sindacali e la costituzione delle RSU nelle scuole (23.11.2007). Questa seconda parte riassume il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU.R e g o l a m e n t o
Le liste
Le organizzazioni sindacali presentano le liste per l'elezione delle RSU/EGV con un numero di firme di docenti della scuola non inferiore al 2% del totale degli aventi diritto di voto nella scuola. Esempio: Nella scuola XY lavorano 87 docenti, di cui 55 a tempo indeterminato, 13 con contratto annuale fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, 19 con contratto a tempo determinato. La lista deve essere firmata da almeno 2 docenti.Ogni docente puó firmare una sola lista. Chi sottoscrive una lista puó anche candidarsi, ma per una sola lista. L'elezione è valida se vi ha preso parte piú della metá degli aventi diritto al voto.
La commissione elettorale
Nelle singole scuole sede di votazione è costituita una commissione elettorale. Le organizzazioni sindacali possono designare un/a docente della scuola che deve dichiarare di non volersi candidare. La commissione- elegge il/la presidente;
- acquisisce l'elenco generale degli elettori/ delle elettrici;
- verifica le liste e le candidature, decide circa l'ammissibilitá delle stesse, comunica ai docenti le liste dei candidati;
- definisce i seggi;
- distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per ogni seggio;
- nomina presidenti e scrutatrici/scrutatori del seggio (aventi diritto al voto, ma non candidati);
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- raccoglie i dati elettorali parziali e riepiloga i risultati;
- compila i verbali;
- comunica i risultati ai docenti, alla scuola, alle organizzazioni sindacali;
- esamina eventuali ricorsi e proclama le elette/gli eletti;
- trasmette verbali e atti alla scuola per la debita conservazione.
Per le/i presidenti di seggio e le scrutatrici/gli scrutatori la durata delle operazioni elettorali, comprendente il pomeriggio antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.