Sciopero breve
Da molte scuole è arrivata la richiesta di un chiarimento sulle modalità dello sciopero indetto a livello nazionale da FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA per il 14 dicembre 2006.Lo sciopero breve nella scuola è regolato dall’art. 3 dell’accordo sull’ attuazione della legge 146/90 allegato al CCNL comparto scuola 1999 2001:
“Gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.”
Lo sciopero del 14 dicembre riguarda gli insegnanti che hanno la prima ora di lezione della scuola. Nel caso in cui le lezioni si protraggano anche nel pomeriggio, lo sciopero riguarda anche gli insegnanti che hanno l’ultima ora di lezione del pomeriggio di ciascuna classe. Se in una scuola la sezione A termina alla settima ora e la sezione B all’ottava, gli insegnanti della sezione A possono scioperare alla settima ora e quelli della sezione B all’ottava. Il dirigente scolastico, se non ha scioperato la prima ora del mattino, può scioperare solo nell’ultima ora del servizio pomeridiano, e quindi all’ottava.
Chi ha scioperato la prima ora del mattino non può scioperare l’ultima del pomeriggio (lo sciopero è di un’ora).
Gli insegnanti che non abbiano né la prima ora del mattino, né l’ultima del pomeriggio non hanno la possibilità di scioperare.
Non ha fondamento la tesi secondo la quale, se le lezioni continuano il pomeriggio, non si potrebbe scioperare la prima ora del mattino ma solo l’ultima del pomeriggio.