03-06-08
Nei mesi di luglio e agosto, di norma, non si programmano attività didattiche. Questa prassi deriva da precise indicazioni di legge: l’art. 74 del Testo unico del 1994 stabilisce che “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. Nei mesi di luglio e agosto non vi è obbligo di prestare attività di insegnamento.
L’obbligo contrattuale di insegnamento è limitato al periodo delle lezioni. Fuori da tale periodo i docenti non sono tenuti alla prestazione di attività di insegnamento. Le eventuali attività di insegnamento svolte fuori dal periodo delle lezioni sono attività aggiuntive non obbligatorie. L’obbligo contrattuale per le attività funzionali all’insegnamento è limitato ad un massimo di 220 ore di attività, che devono essere programmate dal Collegio docenti. Al di là di casi straordinari, nei quali si renda necessaria la convocazione estiva di un organo collegiale, è perfettamente normale e legittimo che le scuole non programmino attività funzionali nel periodo estivo. I Collegi docenti non si facciano intimidire: respingano eventuali proposte di delibera, nessun docente potrà mai, per questo, essere incolpato o subire richieste di risarcimento danni. Le madri che rientrano dal congedo parentale si mettano a disposizione della scuola, esattamente come gli altri docenti, se l’ufficio stipendi si rifiuterà di pagare lo stipendio estivo i sindacati sosterranno in tutti i modi le loro ragioni.
Se la Provincia intende introdurre nuovi obblighi di lavoro per i docenti, faccia le sue proposte al tavolo della contrattazione! I Collegi docenti si rifiutino di avallare l’introduzione di prassi che modificano unilateralmente gli obblighi professionali degli insegnanti!
I Collegi docenti non votino la programmazione di particolari attività estive per chi rientra in servizio dal congedo parentale!
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche tutti i docenti e le docenti che non sono in ferie sono in servizio a disposizione della scuola ma, se non sono state programmate attività, non sono tenuti ad essere presenti nell’edificio scolastico e rimangono a disposizione presso il proprio domicilio. Questa prassi è normale e perfettamente legittima e vale per tutti i docenti e le docenti, anche per le madri che tornano in servizio dopo il congedo parentale! Non è invece né normale né legittimo che l’intendenza scolastica tedesca inviti le scuole a programmare specifiche attività estive per chi non abbia maturato il congedo ordinario! Gli obblighi di servizio delle madri che hanno usufruito del congedo parentale sono e devono essere identici a quelli degli altri docenti!Nei mesi di luglio e agosto, di norma, non si programmano attività didattiche. Questa prassi deriva da precise indicazioni di legge: l’art. 74 del Testo unico del 1994 stabilisce che “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. Nei mesi di luglio e agosto non vi è obbligo di prestare attività di insegnamento.
L’obbligo contrattuale di insegnamento è limitato al periodo delle lezioni. Fuori da tale periodo i docenti non sono tenuti alla prestazione di attività di insegnamento. Le eventuali attività di insegnamento svolte fuori dal periodo delle lezioni sono attività aggiuntive non obbligatorie. L’obbligo contrattuale per le attività funzionali all’insegnamento è limitato ad un massimo di 220 ore di attività, che devono essere programmate dal Collegio docenti. Al di là di casi straordinari, nei quali si renda necessaria la convocazione estiva di un organo collegiale, è perfettamente normale e legittimo che le scuole non programmino attività funzionali nel periodo estivo. I Collegi docenti non si facciano intimidire: respingano eventuali proposte di delibera, nessun docente potrà mai, per questo, essere incolpato o subire richieste di risarcimento danni. Le madri che rientrano dal congedo parentale si mettano a disposizione della scuola, esattamente come gli altri docenti, se l’ufficio stipendi si rifiuterà di pagare lo stipendio estivo i sindacati sosterranno in tutti i modi le loro ragioni.
Se la Provincia intende introdurre nuovi obblighi di lavoro per i docenti, faccia le sue proposte al tavolo della contrattazione! I Collegi docenti si rifiutino di avallare l’introduzione di prassi che modificano unilateralmente gli obblighi professionali degli insegnanti!