Quando mi viene prorogato un contratto?
Per ragioni di continuità didattica un contratto viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza quando ad un periodo di assenza del titolare ne segua un altro senza soluzione di continuità.Si procede alla proroga di un contratto anche quando due periodi di assenza del medesimo titolare siano congiunti da giorni festivi, da giorni liberi dall’insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, purché non vi sia rientro in servizio del titolare.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza qualora il titolare si assenti senza interruzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio della sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni.
Viene invece disposta la conferma del supplente qualora due periodi di assenza del titolare siano intervallati da giorni festivi, da giorni liberi dall’insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente, ma con rientro del titolare.
Il relativo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.