Gli insegnanti possono svolgere un secondo lavoro?
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. In linea di principio il personale docente non può svolgere nessun altro lavoro subordinato.Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una ampia possibilità di poter svolgere altre attività lavorative e alcuni regimi speciali.
Il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dal dirigente scolastico, incarichi di tipo diverso, per esempio le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego.
Tali incarichi non devono essere in conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
L'impegno lavorativo derivante dall'incarico deve essere compatibile con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto e non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Strano, ma vero: anche per esercitare attività di volontariato non retribuito occorre la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.